Sangue a San Siro. Il testo integrale della convalida degli arresti: è stato un combattimento
Proseguendo nella costante attenzione ai fatti di Milano di Santo Stefano, pubblichiamo il testo integrale del provvedimento con cui il gip Guido Salvini convalida gli arresti dei tre ultras e conferma la custodia cautelare in carcere. La descrizione dettagliata dei fatti conferma la definizione da noi usata di "battaglia di via Novara". Il gip parla infatti esplicitamente di "combattimento".
I capi di imputazione
- delitto p.p. dall’art. 588 co. 1 e 2 c.p.,
perché, in quanto appartenenti al gruppo “ultras” dell’Inter,
partecipavano a una rissa tra un gruppo di un centinaio di “ultras”
interisti travisati e armati di bastoni, spranghe, fumogeni e altri
strumenti atti a offendere contro un gruppo di tifosi del Napoli,
diretti allo stadio Meazza per assistere alla partita Inter –
Napoli fissata per le ore 20.30, nel corso della quale Belardinelli
Davide rimaneva ucciso e almeno quattro tifosi napoletani (tra cui
Stabile Giovanni e Iazzetta Angelo e Luigi Corrente) riportavano
lesioni personali.
In particolare verso le
19.20 il gruppo di tifosi interisti a piedi invadeva la carreggiata
di via Novara (nei pressi dello stadio), circondava improvvisamente
le autovetture e i furgoncini con a bordo gli ultras del Napoli
diretti allo stadio Meazza, iniziava un fitto lancio di torce
fumogene, petardi e colpivano con bastoni e mazze le autovetture; i
tifosi del Napoli arrestavano i mezzi, scendevano dagli stessi, e
armati di aste e cinture, aggredivano a loro volta i tifosi
dell’Inter, intrattenevano con loro un combattimento.
In Milano il 26.12.2018.
- delitto p.p. dall’art. 81 cpv., 110, 582,
585 c.p. perché, in concorso tra loro, con B. F. (indagato in stato di libertà) e con circa un centinaio di altri
soggetti in corso di identificazione appartenenti al gruppo
“ultras” interisti, e un gruppo di “ultras” napoletani, con
le condotte di cui al capo 1), nonché colpendo con spranghe, un
coltello, una roncola alcuni tifosi del Napoli, cagionavano a
Corrente Luigi lesioni personali consistite in ferita lacerocontusa
labbro superiore con prognosi 10 gg., a Stabile Giovanni ferita
parete addominale con prognosi di giorni 10 s.c., a Iazzetta Angelo
lesioni ritenute guaribili in giorni 8 s.c.
Con l’aggravante di aver
commesso il fatto in più persone riunite e con armi.
In Milano il 26.12.2018.
- delitto p.p. dall’art. 110 c.p., 6 bis l.
401 del 1989 perché, in concorso tra loro, con B. F. (indagato in stato di libertà) e con circa un centinaio di altri
soggetti in corso di identificazione appartenenti al gruppo
“ultras” interisti e a un numero allo stato non definito di
appartenenti alla tifoseria del Napoli, nei pressi dello stadio
Meazza e nel mentre i tifosi del Napoli ivi si stavano dirigendo per
assistere all’incontro Inter-Napoli, lanciavano e utilizzavano
razzi fuochi artificiali, petardi, bastoni, mazze, almeno un
coltello e una roncola determinando un danno alle persone.
In Milano il
26.12.2018.
Indagati in stato di
libertà:
per il
delitto p.p. dall’art. 110, 575 c.p. in
Milano il 26.12.2018.
per il
reato p.p. dall’art. 110 c.p., 4 l. 110 del 1975, in
Milano il 26.12.2018.
Identificate
le persone offese in :
BELARDINELLI DAVIDE,
nato a Varese il 9.3.1979,
IAZZETTA ANGELO, n.
Acerra il 9.5.1979,
CORRENTE LUIGI, n.
Napoli il 15.10.1978,
STABILE GIOVANNI, n.
Napoli il 10.11.1975
O S S E R V A
sull'arresto in
flagranza e sulla sussistenza
dei gravi indizi di
colpevolezza
Giova
premettere che i fatti che hanno dato origine ai tre arresti di cui
di cui la Procura della Repubblica chiede la convalida non sono un
“normale” scontro tra gruppi di tifosi durante una partita o
subito dopo di essa nei pressi dello stadio. Né
alla loro origine vi è il comportamento di un singolo o di poche
persone, che pur può avere conseguenze letali, ma sempre resta
l'azione di pochi e singoli “tifosi”.
Essi
costituiscono invece un’azione di stile
militare, preordinata e avvenuta a distanza dallo Stadio Meazza
tendendo un agguato ai tifosi della squadra opposta che
erano giunti a Milano e stavano transitando in una via ancora
lontana dalla sede dell’incontro sportivo. Vi
hanno inoltre partecipato non solo milanesi ma numerosi ultras
provenienti da Varese e anche da Nizza, tra i 10 e i 15, dove vi è
una squadra “gemellata”
In questo senso quanto
avvenuto è espressione tra le più brutali di una “sottocultura
sportiva di banda” che richiama piuttosto, per la tecnica usata,
uno scontro tra opposte fazioni politiche
Gli
elementi di responsabilità si desumono dalla comunicazione di
notizia di reato del 27 dicembre 2018 della DIGOS di Milano in cui si
riferisce innanzitutto che nella serata del 26
dicembre 2018, alle ore 20.30, presso lo stadio “Meazza” di
Milano, era in programma l’incontro di calcio INTER-NAPOLI, da
sempre connotato da elevati profili di rischio sotto il profilo
dell’ordine pubblico.
Alle ore
19.25, un gruppo di un centinaio di “ultras interisti”, con il
volto quasi tutti coperto ed armati di bastoni, spranghe e altri
strumenti atti ad offendere, provenendo da via Fratelli Zoia,
irrompeva in via Novara mentre stavano transitando una decina di furgoni e le autovetture con a bordo gli ultras napoletani diretti
allo stadio. Questi ultimi venivano bersagliati da un fitto lancio di
oggetti di vario genere, torce fumogene e petardi. I tifosi
partenopei, quindi, scendevano dai mezzi lanciando a loro volta
oggetti e artifizi, e ne nasceva un violento scontro fisico con gli
ultrà milanesi.
Nella
circostanza 4 tifosi napoletani riportavano contusioni varie ed in
un caso ferite da arma da taglio, mentre un soggetto facente parte
del gruppo aggressore, BELARDINELLI Daniele, nato a Varese il
9.3.1979, decedeva dopo il ricovero in ospedale a seguito di
investimento da parte di un’autovettura tipo SUV allo stato ignota
Dall’esame di alcune
immagini acquisite da un’abitazione privata sita in via Novara è
visibile parte del gruppo aggressore, composto da tifosi in parte
travisati ed in parte muniti di oggetti atti ad offendere.
Fra le
persone ritratte gli operanti riconoscevano chiaramente BAJ
Francesco, ripreso nel video nell’atto di lanciare un oggetto,
presumibilmente un bastone. Il soggetto, seppur indossante un
cappellino a “cuffia”, era perfettamente riconoscibile in quanto
soggetto noto quale abituale frequentatore del gruppo “ultras”
interista “Irriducibili”.
Baj risultava altresì
militante del gruppo di estrema destra Lealtà e Azione, circostanza
questa che ulteriormente confermava il riconoscimento.
Veniva
inoltre individuato chiaramente DA ROS Luca, che per alcuni istanti è
munito di un bastone che probabilmente viene successivamente
lanciato, dato che nei fotogrammi successivi non ne appare più
munito. Il soggetto, seppur parzialmente travisato con una sciarpa al
volto ed un cappuccio calzato, è perfettamente riconoscibile in
quanto soggetto noto quale abituale frequentatore del gruppo “ultras”
interista “Boys”.
Infine
veniva individuato chiaramente TIRA Simone mentre brandisce un
bastone. Tira, seppur parzialmente travisato con un cappuccio
calzato, è perfettamente riconoscibile in quanto soggetto noto
anch’egli quale abituale frequentatore del gruppo “ultras”
interista “Irriducibili”.
Nell’abitazione
di Tira inoltre ed in particolare in un cestino e nel bagno venivano
rinvenuti fazzoletti di carta intrisi di sangue benché l’indagato
non presentasse ferite visibili.
In sede
di udienza di convalida tutti gli indagati hanno ammesso la loro
presenza e partecipazione all’aggressione riconoscendosi nei
fotogrammi sula base di quali erano stati operati gli arresti e in
cui tutti tre si vedono armati di bastoni in via Novara all’altezza
del civico 209.
Nel corso
di tali interrogatori, in particolare grazie alle dichiarazioni di
uno degli indagati, sono inoltre stati acquisiti importanti
elementi di conoscenza in merito all'identità degli organizzatori
dell'azione.
Comunque
è ormai pienamente ricostruita la dinamica dell’azione stessa. Gli
appartenenti ai più importanti gruppi ultrà legati all'Inter e cioè
gli Irriducibili i Boys e i Viking, dopo una sosta al “baretto”
nei pressi dello stadio, luogo abituale di ritrovo, si erano
concentrati presso il pub Cartoons sito in via Emanuele Filiberto.
Qui
i livelli superiori delle organizzazioni che controllano la curva
hanno dato disposizioni in merito al luogo dove tutti dovevano portarsi.
Tali disposizioni sembrano essere state comunicate in particolare
agli autisti ciascuno dei quali con un’autovettura aveva il compito
di portare quattro o cinque giovani sul luogo dove doveva essere
portato a termine l'agguato.
Giunti
in via fratelli Zoia i partecipanti all'azione hanno trovato nel
parchetto del Fanciullo già pronti in un sacco i bastoni da usare.
Si sono quindi appostati lungo il muraglione posto all'angolo tra via
fratelli Zoia e via Novara e ad un segnale convenuto che segnalava
l'arrivo della colonna dei furgoncini dei tifosi del Napoli hanno
mosso l'attacco invadendo la platea stradale di via Novara e
lanciando contro i napoletani oggetti contundenti ed ingaggiando
scontri fisici.
Al
termine dell'azione tutti sono tornati alla base con le medesime
modalità. Purtroppo nessuno degli attuali indagati sembra aver
assistito direttamente al momento in cui Belardinelli era stato
travolto da una vettura forse un Suv o una monovolume che sorpassando
a sinistra alcuni furgoncini della colonna napoletana aveva investito
il giovane più o meno al centro della platea stradale di via Novara.
Con
riferimento al concorso nel delitto di rissa aggravata e negli altri
reati contestati deve in generale rilevarsi che le caratteristiche
dell’aggressione, preordinata e perfettamente organizzata,
comportano una corresponsabilità generale nei reati avvenuti di
tutti coloro che vi hanno partecipato anche indipendentemente dal
loro ruolo più o meno significativo. Comunque tutti gli arrestati,
come essi stessi hanno ammesso appaiono visibili in alcuni fotogrammi
con bastoni o altri oggetti contundenti in mano, e quindi è certo
che essi abbiano partecipato attivamente allo scontro.
La
stessa morte di Belardinelli, oltre al ferimento dei quattro tifosi
napoletani, è una conseguenza della rissa, anche indipendentemente
dalle particolari circostanze che possono averla cagionata e di
conseguenza entra a far parte dell'aggravante di cui al secondo comma
dell'art. 588 c.p
Deve
ancora rilevarsi che la Polizia giudiziaria ha posto a disposizione
del Pubblico Ministero gli indagati e li ha condotti nella Casa
Circondariale del luogo di arresto entro le 24 ore dall'arresto
stesso, come previsto dall'art.386, commi III, IV e VII, c.p.p., e
che il Pubblico Ministero, non dovendo ordinare la liberazione degli
indagati ai sensi dell'art.389 c.p.p. (in particolare non sussistendo
nel caso di specie cause di non punibilità), ha ritualmente
richiesto la convalida al Giudice competente entro le 48 ore
dall'arresto, come previsto dall'art.390, commi I e III, c.p.p.-
Rilevato che nel caso
di specie, ai sensi dell’art. 8 co. 1 quater l. 401 del 1989, è
possibile applicare le misure coercitive anche al di fuori dei
presupposti edittali di cui all’art. 280 c.p.p.,
Deve
pertanto procedersi, visto l'art.391, commi III e VII, c.p.p. alla
convalida dell'arresto in flagranza differito
ai sensi dell'art.8 coma 1 ter l.401\89 di coloro che, sulla base
della documentazione video- fotografica, emergano inequivocabilmente
come gli autori del fatto e siano arrestati entro quarantott'ore da
questo
Rilevato che il fatto
non risulta compiuto in presenza di una causa di giustificazione,
senza che peraltro sussista una causa di estinzione del reato o della
pena che si ritiene che possa essere irrogata, considerato che il
fatto per cui si procede prevede pene edittali elevate, per cui è
fondatamente prevedibile che venga irrogata una pena che non consenta
la concessione del beneficio della sospensione condizionale.
sulle esigenze
cautelari
Considerato che
ricorrono specifiche esigenze cautelari di cui all'art.274 c.p.p. e
in particolare:
- quelle
di cui alla lett.a, poichè altamente
probabile che gli indagati, organicamente inseriti nell’ambiente
“Ultras” ove non sottoposti a misure potrebbero concorrere alla
dispersione di elementi probatori indispensabili per lo sviluppo
delle indagini, e al condizionamento dell’acquisizione di ulteriori
prove dichiarative utili alla ricostruzione dei fatti e
all’individuazione degli altri responsabili. Infatti
in gruppi di tal genere e in occasione di episodi simili ogni sforzo
è diretto a tutelare i suoi componenti dall'identificazione e a far
mantenere alle persone già individuate il silenzio in merito agli
altri e soprattutto ai più importanti partecipanti che hanno avuto
ruoli organizzativi
- quelle
di cui alla lett.c, atteso che vi è il
concreto ed attuale pericolo, per le specifiche modalità e
circostanze del fatto, nonché per la personalità degli arrestati -
come emerge dalla dinamica dei fatti - che gli stessi possano
commettere altri delitti della stessa specie di quello per cui si
procede. Si ricordi inoltre che Tira presenta due condanne per porto
d’armi reato quindi assimilabile a quelli oggi contestati.
Dal
punto di vista della prevenzione generale inoltre quanto avvenuto a
Milano ha avuto grande risonanza ed è quindi idoneo a scatenare
azioni simili e anche episodi di rappresaglia e di conseguenza si
pone ad un livello molto elevato di gravità ben superiore a quello
di una comune rissa e cioè del reato in cui l'episodio è
necessariamente inquadrato.
Ritenuto ancora, quanto
alla scelta della misura sotto il profilo dell'adeguatezza e della
proporzionalità, che la misura richiesta dal Pubblico Ministero
appare come l'unica adeguata in relazione alla salvaguardia delle
predette esigenze cautelari, dovendosi tenere conto della gravità
del fatto, della prevedibile pena da irrogare nonchè della evidente
inidoneità di altre misure.
In
merito alla possibilità di adozione della misura meramente
autocustodiale degli arresti domiciliari richiesta dei difensori
degli imputati all'esito degli interrogatori deve essere osservato
che tali richieste sono premature essendo le indagini in pieno
svolgimento e che comunque la loro applicazione deve passare
attraverso la certezza di una riflessione critica da parte degli
indagati su quanto avvenuto e di un pieno distacco dall'ambiente in
cui i reati sono maturati.
Tale
considerazione allo stato vale anche per Da Ros Luca che nel corso
dell'interrogatorio ha mostrato una assai maggiore disponibilità a
ricostruire i fatti e consapevolezza della gravità di quanto
avvenuto e la cui posizione potrà essere rivalutata a breve nel
momento in cui l'esito delle indagini sarà meglio stabilizzato
P. Q. M.
Visti gli artt.379 e
ss. c.p.p., con le norme da essi richiamate, e l'art.6 del
D.Lv.271/89
Deliberando in camera
di consiglio
c o n v a l i d a
l'arresto in
flagranza di BAJ FRANCESCO,
DA ROS LUCA e TIRA
SIMONE.
o r d i n a
che essi
rimangano in stato di custodia cautelare in carcere a disposizione
dell'Autorità Giudiziaria per i sopracitati reati.
d i s p o n e
che il presente provvedimento venga
immediatamente notificato agli indagati ed ai loro difensori e che
una copia venga consegnata alla Direzione della Casa Circondariale.
Si
restituiscano gli atti al Pubblico Ministero procedente, dr.ssa
Grazia Colacicco
Milano,
29 dicembre 2018 ore 20.15
Nessun commento: