"Kyenge orango": la Consulta annulla l'insindacabilità per Roberto Calderoli
E' nulla la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato, nella seduta del 16 settembre 2015, delle "opinioni" espresse dal senatore leghista Roberto Calderoli nei confronti dell'allora ministro dell'Integrazione, la deputata del Partito Democratico, Cècile Kyenge.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale accogliendo il ricorso con il quale il Tribunale di Bergamo ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: per la Consulta, "non spettava al Senato affermare che il fatto per il quale pende il procedimento penale a carico del senatore Roberto Calderoli davanti al Tribunale ordinario di Bergamo concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione".Calderoli, ricorda la sentenza - è imputato del reato di diffamazione per aver offeso l'onore e il decoro dell'onorevole Kyenge con frasi pronunciate nel corso di un comizio tenuto 'alla presenza di una platea di circa 1.500 spettatori', nell'ambito di una festa dalla Lega Nord, e poi ampiamente diffuse da organi di stampa a tiratura nazionale".
Per la Consulta, il ricorso è fondato "sotto entrambi i profili per cui esso è promosso". Quando, infatti, le Camere "sono chiamate a deliberare sull'insindacabilità di opinioni espresse da loro componenti, esse debbono compiere una valutazione sulla riconducibilità di dette opinioni alle funzioni parlamentari": ma "è di esclusiva spettanza del giudice valutare se le dichiarazioni ascritte al parlamentare diano luogo a una qualche forma di responsabilità giuridica, ovvero concretino la manifestazione del diritto di critica politica, di cui egli, al pari di qualsiasi altro soggetto, fruisce ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione".
Inoltre, sempre secondo la Consulta, "le opinioni espresse dal senatore Calderoli non hanno alcun nesso funzionale con l'esercizio dell'attività parlamentare": "Per il loro tenore testuale", le frasi 'incriminate' "non risultano ex se riconducibili a opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari. La prerogativa parlamentare di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione non può essere estesa sino a ricomprendere gli insulti, di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni, solo perchè collegati con le 'battaglie' condotte da esponenti parlamentari".
Nessun commento: